La detrazione degli interessi passivi sui mutui

Beneficiano della detrazione Irpef del 19% le spese sostenute nell’anno 2016 per interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per:

  • la costruzione di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001, ovvero “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.

 

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate alcune condizioni, quali:

  • l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
  • per i mutui contratti fino al 31/12/2007 la stipula doveva avvenire non oltre i 6 mesi, antecedenti o successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; i mutui successivi a tale data dovranno essere stipulati non oltre 6 mesi prima o entro i 18 mesi dopo la data di inizio dei lavori;
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di fine lavori;
  • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

 

Pertanto si decade dal beneficio se:

  • l’immobile non viene destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori;
  • i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine previsto dalle autorizzazioni edilizie, fatte salve eventuali proroghe e se il ritardo nei lavori è imputabile esclusivamente all’Amministrazione per il rilascio delle abilitazioni richieste;
  • nel caso in cui l’immobile non venga più utilizzato quale abitazione principale il diritto alla detrazione degli interessi passivi, viene meno a decorrere dal periodo d’imposta successivo.

 

La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di € 2.582,28: nel caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi (oneri o quote di rivalutazione) sostenuti.

La detrazione spetta in proporzione all’importo del mutuo effettivamente utilizzato per la costruzione o la ristrutturazione: quindi, ad esempio se il contribuente ha sostenuto spese per € 75.000, inferiori all’ammontare del mutuo concesso, che ipotizziamo pari a € 150.000, potrà beneficiare della detrazione solo per il 50% degli interessi e degli oneri accessori sostenuti nell’anno, sempre nel limite massimo agevolabile di € 2.582,28.

La circolare AdE 17/E/2006 ha chiarito che l’eventuale spesa per l’acquisto del suolo su cui l’immobile viene costruito, non rientra tra le spese per le quali sia possibile beneficiare della detrazione per gli interessi passivi.

La detrazione spetta al soggetto intestatario del contratto di mutuo; in caso di più intestatari ognuno potrà fruire della detrazione in base alla propria quota.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/2014 ha precisato che nel caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.

Il contribuente, per usufruire della detrazione in esame deve aver assolto agli obblighi previsti dalla normativa edilizia e deve conservare la seguente documentazione:

  • fatture o ricevute comprovanti l’effettivo sostenimento delle spese per la costruzione dell’immobile. La circolare 13/E/2013 ha chiarito che nel caso di mutuo per la costruzione dell’abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50%, se la documentazione di spesa è tutta intestata ad uno solo dei coniugi, la detrazione può essere comunque fruita da entrambi i coniugi attestando sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascuno;
  • quietanze di pagamento degli interessi passivi;
  • copia del contratto di mutuo, dal quale deve risultare che il mutuo garantito da ipoteca sull’immobile è stato concesso per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale.

 

Per quanto riguarda il requisito dell’abitazione principale rilevano:

  • le risultanze dei registri anagrafici, oppure
  • l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

 

Infine, nel caso di mutui misti destinati all’acquisto e alla ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale, la circolare 20/E/2011 ha precisato che il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47, del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all’acquisto dell’abitazione e alla ristrutturazione.

Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata

Diffusa la circolare con i primi chiarimenti

Debutta il principio di cassa per determinare la base imponibile ai fini IRPEF e IRAP delle imprese in contabilità semplificata. A partire dal periodo d’imposta 2017, il reddito delle imprese minori sarà calcolato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati nell’anno e ai costi effettivamente pagati. Con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, vengono illustrate le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al regime di determinazione del reddito riservato ai soggetti in contabilità semplificata.

A chi si applica il nuovo regime

Sono ammessi alla contabilità semplificata le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, le società di persone, gli enti non commerciali, le società di fatto che nell’anno precedente non hanno superato 400.000 € di ricavi, se svolgono attività di prestazioni di servizi o 700.000 €, se svolgono altre attività. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi annui non superiori alle soglie indicate, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno.

La determinazione del reddito per “cassa”

Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (di cui all’articolo 85 del TUIR) e degli altri proventi (di cui all’articolo 89 del TUIR) percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. Questi ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione ovvero secondo il criterio di cassa. Tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal testo unico i componenti reddituali (positivi e negativi) la cui disciplina è espressamente richiamata dall’art. 66 del TUIR. Si tratta sia di componenti che partecipano alla determinazione del reddito “per competenza” (come, ad esempio, ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze) che ordinariamente “per cassa” (come, ad esempio, interessi di mora).

Rimanenze finali, ok alla deduzione

Nel primo anno in cui si applica il regime di cassa, le imprese minori possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede, quindi, la rilevanza nel 2017, come componente negativo, dell’intero importo delle rimanenze finali 2016.

Criterio di cassa anche per l’IRAP

La legge di bilancio 2017 è intervenuta anche sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap delle imprese minori.

Per questi soggetti, il valore della produzione netta è calcolato applicando le stesse regole previste per la determinazione dell’imposta sul reddito.

Come per l’IRPEF, tutti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio a quello nuovo, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini IRAP degli esercizi successivi.

I nuovi obblighi contabili

Per adeguarli al nuovo regime di cassa, la legge di bilancio 2017 ha riorganizzato anche gli adempimenti contabili delle imprese minori.

In particolare, il nuovo articolo 18, riformando la disciplina precedente, prevede che, ai fini contabili, le imprese minori possono scegliere di:

a) istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti. In questo caso tali registri coesistono con i registri IVA, ove obbligatori;

b) utilizzare, come in passato, i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;

c) utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA. Resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

Nelle ipotesi a) e b) le registrazioni dovranno essere eseguite non oltre 60 giorni dalla data dell’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa, mentre i componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Regime di cassa: dentro o fuori

Il regime di cassa rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata; non è necessario, quindi, inoltrare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Possono scegliere di applicare il regime di cassa anche i forfettari che, in tal caso, devono esprimere una specifica opzione. L’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti previsti dal comma 1 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero esercitando l’apposita opzione per il regime di contabilità ordinaria. (comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 aprile 2017).

La nuova comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Pubblicati il modello e le istruzioni

Entro il prossimo 31 maggio 2017 i soggetti passivi IVA, salvo casi di esonero, dovranno procedere alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA introdotta ad opera del D.L. n.193/2016.

Con il provvedimento direttoriale del 27/03/2017, n.58793 è stato approvato il modello di comunicazione che risulta composto dal frontespizio, che contiene i dati anagrafici e la sottoscrizione, e dal quadro VP nel quale si dovranno riportare i dati delle liquidazioni IVA.

Come noto, il D.L. n. 193/2016 , oltre al nuovo spesometro, ha previsto l’introduzione della nuova comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Nel dettaglio la nuova comunicazione prevede che dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA dovranno inviare per via telematica (direttamente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’art.3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. n.322/1998), in base alle scadenze più avanti riportate, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’imposta effettuate ai sensi dell’art.1, commi 1 e 1-bis del D.P.R. n.100/1998 nonché degli artt.73, comma 1, lett. e), e 74, comma 4 , del D.P.R. n. 633/1972. Le modalità operative dovevano essere stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tale Provvedimento è stato pubblicato il 27/03/2017; con esso è stato approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche di trasmissione. Considerato che la comunicazione in esame è trimestrale, i soggetti con liquidazione IVA mensile dovranno comunicare ad ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni IVA mensili.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno non vengano meno le citate condizioni di esonero.

Si fa presente, inoltre, che tale comunicazione andrà eseguita anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito. Invece, ad oggi non è chiaro se sussista l’obbligo di comunicazione qualora nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni (neanche le istruzioni risolvono tale casistica).

Sono esonerati dall’adempimento i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n.633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n.331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 , della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2012, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6 del D.P.R. n.633/1972;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 6 , che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art.44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Bonus per l’acquisto di strumenti musicali nuovi

Con il provvedimento n. 50771 del 14/03/2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce le modalità attuative per l’attribuzione del contributo 2017 legato all’acquisto di uno strumento musicale nuovo, nonché del correlato credito d’imposta a favore dell’esercente venditore.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 626, della L. 232/2016, riconosce, per l’anno in corso, in favore degli studenti iscritti:

  • ai licei musicali;
  • ai corsi preaccademici;
  • ai corsi del precedente ordinamento;
  • ai corsi di diploma di I° e di II° livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

 

un contributo una-tantum per l’acquisto, da effettuarsi nel 2017, di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi o comunque considerato “affine” o “complementare”.

Per accedere al bonus, fissato in misura pari al 65% del prezzo finale nel limite massimo di 2.500 €, è necessario:

  • essere in regola con il pagamento delle tasse dovute per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o 2017-2018;
  • richiedere all’istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto.

 

Si noti che coloro che hanno già beneficiato dell’agevolazione nel 2016 possono godere di nuovo del contributo ma al netto di bonus già fruito.

Trattasi, in pratica, di un vero e proprio sconto sul prezzo di vendita anticipato dal rivenditore o produttore. Proprio tale sconto si tramuta in un credito d’imposta per l’esercente, fino a concorrenza però dei 15 milioni di euro  disponibili, che verranno assegnati in ordine cronologico.

A tal fine, all’atto della vendita, il rivenditore/produttore deve comunicare all’Agenzia:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale dello studente;
  • il codice fiscale dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione;
  • lo strumento musicale;
  • il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.

 

La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata dal prossimo 20 aprile utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario.

A seguito dell’invio, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del bonus, tenendo peraltro conto dell’eventuale contributo già utilizzato dallo studente nel 2016.

L’esercente potrà utilizzare il credito d’imposta a partire del secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta.

L’utilizzo del credito potrà avvenire attraverso il meccanismo della compensazione con presentazione del modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, indicando il codice tributo 6865.

Pronto il software per chiedere il credito d’imposta per la videosorveglianza

È disponibile da ieri il software di compilazione dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta riconosciuto dalla legge di Stabilità 2016 (Legge 28 Dicembre 2015, n. 208) per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Al riguardo si tenga presente che:

  1. le domande potranno essere presentate fino al prossimo 20 marzo (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2017);
  2. vi possono accedere tutte le persone fisiche che nel 2016 hanno sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme, nonché spese relative ai contratti stipulati con istituti di vigilanza a protezione di immobili non adibiti ad attività di impresa o lavoro autonomo;
  3. il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione;
  4. per le spese sostenute in relazione ad immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50%.