Il nuovo bonus per investimenti pubblicitari

Tra le novità più interessanti contenute nella Legge 96/2017 di conversione al D.L. 50/2017 troviamo l’articolo 57-bis che prevede, a decorrere dal 2018, la possibilità per lavoratori autonomi e imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, di beneficiare di un contributo per tali investimenti sotto forma di credito d’imposta.
Da un punto di vista soggettivo la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari dell’agevolazione in esame è piuttosto ampia: la norma fa infatti riferimento alle imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica ed ai lavoratori autonomi, quindi anche per coloro che sono iscritti ad un albo professionale. L’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 137/2012 ha previsto infatti  che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni; tale pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.
La norma prevede che il credito d’imposta sarà riconosciuto ai soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie:
sulla stampa quotidiana e periodica;
sulle emittenti televisive;
sulle emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Per poter beneficiare del bonus il valore di tali investimenti deve superare almeno dell’1% il valore degli investimenti di analoga natura effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
L’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative il credito d’imposta è pari al 90%, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con specifico D.P.C.M..
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello f24, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per la definizione delle modalità attuative è prevista l’emanazione di apposito decreto attuativo, nel rispetto della normativa europea degli aiuti di stato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per definire modalità e criteri di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo a:
investimenti che danno accesso al beneficio;
casi di esclusione;
procedure di concessione e di utilizzo del beneficio;
documentazione richiesta;
l’effettuazione dei controlli;
modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa massimo agevolabile.
L’emanazione del decreto attuativo dovrebbe dunque incentivare imprenditori e lavoratori autonomi ad utilizzare strumenti pubblicitari per favorire lo sviluppo della propria attività e quindi generare una  ripresa in un settore in crisi come quello dell’editoria, come peraltro stabilito nella delega contenuta nella Legge 198/2016 che, all’articolo 2, comma 2, lett. n), prevede “l’incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative”.
Saranno probabilmente esclusi gli investimenti pubblicitari realizzati via internet mentre sarà da chiarire se il calcolo dell’incremento per poter beneficiare dell’agevolazione dovrà essere effettuato sull’ammontare complessivo della spesa realizzata o sulla spesa realizzata sui singoli mezzi (stampa, televisione e radio).
Quanto prima si attende quindi l’emanazione del decreto attuativo che potrebbe incidere positivamente sugli investimenti pubblicitari delle aziende da qui alla fine dell’anno in quanto il bonus, attribuibile dal 2018, sarà calcolato già sugli investimenti realizzati nel secondo semestre di quest’anno

“Bonus pubblicità” anche ai lavoratori autonomi

Il Sole 24 Ore , 28 luglio 2017

L’art. 57-bis della “manovrina” (D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sulla stampa (sia quotidiana sia periodica), nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
L’agevolazione è applicabile:
non soltanto alle imprese ma anche ai lavoratori autonomi;
agli investimenti pubblicitari effettuati a partire dal 24 giugno 2017.
Taluni aspetti della misura in esame dovranno comunque essere chiariti in sede di emanazione del decreto ministeriale attuativo del richiamato art. 57-bis.

I nuovi adempimenti previsti per i “compro-oro”

Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal citato decreto n. 92/2017, la cui entrata in vigore è dello scorso 5 luglio 2017:
definizione dell’attività di “compro-oro”: attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva o in via secondaria rispetto all’attività prevalente;
istituzione di un  registro degli “operatori compro-oro” professionali (obbligatorio per gli operatori diversi dalle banche); grazie a tale elenco, istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), l’esercizio dell’attività di compro oro è riservata agli operatori iscritti nel registro; inoltre, propedeutica all’iscrizione è la verifica del possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’art. 127 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza;
obbligo di identificazione della clientela: prima di eseguire l’operazione l’operatore deve identificare il cliente in base alla normativa antiriciclaggio;
limite di 500 euro per l’uso del contante: la soglia per l’uso del contante è ridotta da 1.000 euro a 500 euro; le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro possono essere eseguite esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente;
tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro: gli operatori sono obbligati ad utilizzare un conto corrente dedicato esclusivamente a tali transazioni finanziarie;
per ogni operazione di compro-oro effettuata, è necessario compilare una scheda, numerata progressivamente indicante una serie di elementi, fra i quali:
i dati identificativi del cliente,
il prezzo pagato e il mezzo di pagamento,
la descrizione sintetica dell’oggetto prezioso,
la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto,
due fotografie dell’oggetto prezioso ecc.;
a compravendita avvenuta gli operatori rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni sopra elencate.
 

conservazione: i dati identificativi dei clienti, le schede numerate e copia della la ricevuta riepilogativa vanno conservati per 10 anni;
segnalazione delle operazioni sospette: gli operatori compro oro sono tenuti ad inviare all’UIF le segnalazioni di operazioni sospette, secondo la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, che è entrato in vigore lo scorso 4 luglio 2017).

Emanate le istruzioni per l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale

6 LUGLIO 2017

Sono state emanate dall’Inps, con Circolare 5 luglio 2017, n. 107 , le istruzioni operative per l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale – nella forma del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale – disciplinate dall’art. 54 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione n. 96/2017 . La norma introduce infatti una diversificazione tra le prestazioni svolte nell’ambito familiare e quelle a favore di soggetti in regime di attività professionale o impresa.
Per ciascuna tipologia contrattuale l’Istituto previdenziale delinea l’oggetto della prestazione, la misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché le modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
La circolare precisa, al riguardo, che per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore ad € 5.000;
per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore ad € 5.000;
per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore ad € 2.500.
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, cioè al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono registrarsi, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/ Prestazioni Occasionali.
Gli utilizzatori dovranno poi scegliere, al momento della registrazione, se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previste tre distinte opzioni:
per le Pubbliche Amministrazioni;
per le imprese agricole;
per gli altri utilizzatori.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.
Al riguardo, è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 3 luglio 2017, n. 81/E- ha comunicato di aver istituito due nuove causali contributo, su richiesta dell’INPS, per consentire il versamento dei corrispettivi per le nuove prestazioni occasionali, ex art. 54-bis , D.L. n. 50/2017.
Nello specifico, sono state istituite le causali:
“LIFA” – “Finanziamento del Libretto Famiglia per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”;
“CLOC” – “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”.

Pronto il codice tributo per le locazioni “brevi”

Ris. 5 luglio 2017 n. 88/E

Agenzia delle Entrate
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

L’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi, definite come contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
L’articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge prevede che “A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca”.
La suddetta disposizione si applica anche ai corrispettivi derivanti da contratti di sublocazione, nonché ai contratti stipulati dal comodatario aventi ad oggetto la concessione in godimento dell’immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni ivi previste.
L’articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 50/2017 stabilisce che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e alla relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al d.P.R. n. 322/1998. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della “cedolare secca”, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono ai suddetti obblighi tramite la stabile organizzazione.
L’articolo 4, comma 5-bis, del citato decreto legge n. 50/2017 stabilisce, inoltre, che i soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento dei suddetti obblighi, in qualità di responsabili d’imposta, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale in Italia.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, della ritenuta in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
– “1919” denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.“ e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Nel caso di versamento della ritenuta da parte del rappresentate fiscale, nella sezione “Contribuente” del modello F24 il campo “codice fiscale”è valorizzato con il codice fiscale del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”è valorizzato con il codice fiscale del soggetto rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “72”.
Per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dovrà essere utilizzato il codice tributo “1628”, denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”, istituito con risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, seguendo le indicazioni ivi specificate.
Dovrà invece essere utilizzato il codice tributo “6782”, denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770 semplificato”, istituito con risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2005, per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo.