Nuova procedura di comunicazione del LAVORO ACCESSORIO (“VOUCHER” o “BUONI LAVORO”)

Tra le novità di maggior rilievo previste dal decreto correttivo del Jobs Act (L. 183/2014), approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 23/09/2016, trova posto un’importante modifica alla disciplina del lavoro accessorio (Voucher – buoni lavoro), che si concretizza in un sensibile irrigidimento della procedura di comunicazione prevista per il committente (datore di lavoro). Con tale provvedimento infatti si dispone l’introduzione di un meccanismo finalizzato a garantire la piena tracciabilità dei voucher (buoni lavoro) utilizzati per pagare la prestazione lavorativa. In particolare, nel tentativo di limitarne un utilizzo elusivo (che consiste principalmente nell’acquistare i voucher ma usarli solo in caso di controlli, oppure di impiegare i lavoratori per più tempo rispetto a quello dichiarato), la nuova disposizione stabilisce che i committenti (non agricoli) che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Sanzioni

Chi non adempie, si vedrà comminata una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.

Le novità entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.