Dal 1° luglio 2018 addio alla scheda carburante

19 DICEMBRE 2017

Obbligo di acquistare i carburanti con mezzi di pagamento tracciabili e contestuale soppressione dell’obbligo di compilare la scheda carburante: è quanto prevede – con effetto dal 1° luglio 2018 – un emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera al disegno di legge di Bilancio.
La proposta prevede in particolare:
1. l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 164 del TUIR, ai sensi del quale le spese sostenute per l’acquisto di carburante saranno deducibili se effettuate con carte di credito, di debito o prepagate (sempre ché tali titoli siano stati emessi da operatori finanziari tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605);
2. l’introduzione della lettera d) all’interno dell’art. 19-bis1, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, la quale prescrive i medesimi obblighi ai fini della detrazione dell’Iva.

“Bonus pubblicità” 2018: come funziona il credito d’imposta per investimenti incrementali

Arriva la certezza sulle procedure operative del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (cd.
bonus pubblicità). Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria del Consiglio dei Ministri, infatti, ha pubblicato sul
proprio sito web alcune informazioni essenziali sul funzionamento dell’agevolazione, anticipando, così, il contenuto
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo di prossima adozione.

I chiarimenti precisano tra l’altro che:
– sono agevolabili solo gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali ed
emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il
competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di
comunicazione, e dotate in ogni caso della figura del direttore
responsabile;
– sono escluse dal bonus le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a
servizi particolari, quali, ad esempio, televendite, servizi di pronostici,
giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat-line
con servizi a sovraprezzo.

Gli investimenti elencati sono agevolabili solo se effettuati su giornali ed emittenti
editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente
Tribunale, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il
Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a), n. 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotata in ogni caso della figura del direttore
responsabile.

Sono escluse dall’agevolazione in esame le spese sostenute per l’acquisto di
spazi destinati a servizi particolari, quali, ad esempio:
– televendite;
– servizi di pronostici;
– giochi o scommesse con vincite di denaro;
– servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

soggetti interessati al bonus pubblicità devono presentare la domanda di fruizione
del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”)
su apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate, secondo il modello definito da
quest’ultima, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (che potrebbe essere dal
1° al 31 marzo di ciascun anno).

Il nuovo spesometro avrà solo i “dati fondamentali”

Il “nuovo” spesometro sarà predisposto all’insegna della semplificazione: lo ha garantito, intervenendo al VI Meeting dell’Associazione nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il viceministro all’Economia Luigi Casero. Il quale ha ricordato che la legge parla di “dati fondamentali”, che risultano essere cinque:
data della fattura;
partita Iva del soggetto emittente;
partita Iva del destinatario;
imponibile;
Iva applicabile.
Al riguardo, il rappresentante di Palazzo Chigi ha affermato che “sono questi i dati che saranno richiesti”. Si ricorda che nei giorni scorsi in Commissione Finanze della Camera è stata approvata una risoluzione che impegna l’Esecutivo a rivedere la disciplina dettata per lo spesometro.

Seconda o unica rata acconto imposte: versamento al 30 novembre

30 ottobre 2017

Entro il prossimo 30 novembre i soggetti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata dell’acconto 2017 relativo, tra gli altri:
alle imposte Irpef, Ires e Irap;
alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
alle imposte patrimoniali Ivie e Ivafe;
all’imposta sostitutiva del regime di vantaggio exL. 98/2011;
all’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario (ex 190/2014);
Si ricorda che l’acconto può essere determinato con il criterio “storico” oppure quello “previsionale”.
Nel primo caso, il calcolo è effettuato facendo riferimento all’imposta dovuta per l’anno precedente (2016), al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dal modello Redditi.
Nel secondo caso, invece, il calcolo è effettuato facendo riferimento all’imposta dovuta per l’anno in corso (2017), tenendo conto dei redditi che presumibilmente si realizzeranno nell’anno nonché degli oneri deducibili/detraibili che dovrebbero essere sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti.
Acconto Irpef
Ai fini del calcolo dell’acconto Irpef 2017, i contribuenti interessati (se non sussistono obblighi di ricalcolo) sono tenuti a considerare il 100% dell’importo risultante dal rigo RN34 del modello Redditi PF.
In particolare, il suddetto acconto:
va corrisposto in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre, se l’ammontare del rigo RN34 risulta pari o superiore a euro 51,65 ma non superiore a euro 257,52;
va corrisposto in 2 rate, se l’ammontare del rigo RN34 supera 257,52 euro, di cui:
la prima, nella misura del 40%, era da versare entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
la seconda, nella restante misura del 60%, da corrispondere entro il prossimo 30 novembre.
Si ricorda che nel quadro RN del modello Redditi PF è presente il prospetto “Acconto 2017” nel quale va riportato l’ammontare dell’acconto dovuto. In particolare, tale quadro è riservato all’indicazione:
nel rigo RN61: dei casi “particolari” in cui si procede alla rideterminazione dell’acconto del reddito, dell’imposta netta e dell’importo “differenza”;
nel rigo RN62: dell’acconto risultante dall’applicazione del metodo storico, anche se il contribuente ha scelto il metodo “previsionale”.

Pertanto, nel caso si verifichino le condizioni per procedere alla rideterminazione dell’Irpef dovuta, al fine di determinare il versamento o meno dell’acconto 2017, occorre considerare quanto riportato nella colonna 4 del rigo RN61, ossia l’ammontare del rigo “Differenza” risultante dalla rideterminazione.
Acconto cedolare secca
Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva della cedolare secca, si rammenta che:
l’acconto 2017 è dovuto in misura pari al 95% dell’imposta dovuta per il 2016;
occorre seguire le regole previste per l’Irpef.
Si rileva poi che, analogamente all’Irpef: anche per la cedolare secca, è possibile applicare, ai fini del calcolo dell’acconto, il metodo “storico” o quello “previsionale”;
nel rigo RB12 del modello Redditi PF va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2017 determinato in base al c.d. “metodo storico”.
Anche se il contribuente si avvale del metodo “previsionale”, gli importi da indicare devono essere quelli determinati con il metodo storico e non “i minori importi versati o che si intendono versare”.

Acconto Ivie/Ivafe
Per il versamento dell’Ivie/Ivafe valgono le medesime regole previste ai fini Irpef. In particolare, l’acconto 2017 è dovuto se l’importo indicato nel rigo RW7, colonna 1 (IVIE) o rigo RW6, colonna 1 (IVAFE) del modello redditi PF è pari o superiore a 51,65 euro, mentre non è dovuto se di ammonta non superiore a 51,65 euro. Tuttavia, l’acconto va versato in 2 rate laddove l’importo della prima rata superi 103 euro.
In particolare, per quanto qui interessa, la seconda rata, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto per la prima rata, va versata entro il 30 novembre; laddove l’importo dovuto per la prima rata fosse inferiore a 103 euro, l’acconto va versato in un’unica soluzione sempre entro il prossimo 30 novembre.

Contributi per la promozione del vino italiano all’estero

Con il D.M. 10 agosto 2017 il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha emanato le regole relative alle agevolazioni riconosciute per le attività promozionali del vino italiano all’estero.
Si tratta in particolare della misura “Promozione”, prevista dall’art. 45, paragrafo 1, lettera  b), paragrafi 2 e 3 del Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013.
Nel seguente prospetto si riporta una sintesi del provvedimento.

Contributi per la promozione del vino italiano all’estero:
Soggetti e prodotti ammessi, adempimenti e procedure
Soggetti ammessi al contributo
Possono accedere alla misura i seguenti soggetti:
Organizzazioni professionali aventi tra le proprie finalità la promozione dei prodotti agricoli
Organizzazioni di produttori di vino (art. 152 del Regolamento citato)
Associazioni di organizzazioni di produttori di vino (art. 156 del Regolamento)
Organizzazioni interprofessionali (art. 157 del Regolamento)
Consorzi di tutela, riconosciuti (ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238)
Produttori di vino (v. la definizione sotto)
Soggetti pubblici (v. definizione sotto), con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli
Associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui ai punti precedenti
Consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative, semprechè tutti i partecipanti al progetto rientrino tra i soggetti proponenti di cui ai punti 1, 5, 6 e 7
Reti d’impresa, se composte da produttori di vino (v. definizione sotto).
Produttori di vino
Imprese in possesso dei seguenti requisiti:
– siano in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio;
– abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati
e/o commercializzino vino di propria produzione o di imprese ad  esse associate o controllate.

Possono essere sia singole che associate.
“Soggetto pubblico”
Si intende un organismo con personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione di:
Amministrazioni centrali;
Regioni;
Province autonome;
Comuni.
Tali soggetti possono partecipare soltanto nell’ambito delle associazioni di cui al n. 8) di cui sopra, con taluni e ben definiti limiti di natura finanziaria.
Prodotti oggetto delle attività promozionali
I contributi possono essere riconosciuti per la promozione dei seguenti prodotti:
vini a denominazione di origine protetta;
vini ad indicazione geografica protetta;
vini spumanti di qualità;
vini spumanti di qualità aromatici;
vini con l’indicazione della varietà (ma non in modo esclusivo).
Si deve trattare di vini confezionati.
Tipologie di progetti
I progetti – della durata massima di tre anni (salvo che la Regione non stabilisca una durata inferiore) – possono essere:
nazionali (in tal caso la domanda dev’essere presentata da soggetti aventi la sede operativa in almeno tre regioni);
regionali;
multiregionali (in tal caso la domanda dev’essere presentata da soggetti aventi la sede operativa in almeno due regioni).
Attività ammesse
Il contributo spetta per le seguenti tipologie di attività, da realizzare in uno o più Paesi terzi (o mercati dei Paesi terzi):
– azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che “mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione” europea, con particolare riferimento a qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
– partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
– campagne di informazione, in particolare su: denominazioni di origine, indicazioni geografiche e produzione biologica;
studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione (il costo riferito a tale voce non può superare il 3 per cento dell’importo complessivo del progetto).