Contributi per la promozione del vino italiano all’estero

Con il D.M. 10 agosto 2017 il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha emanato le regole relative alle agevolazioni riconosciute per le attività promozionali del vino italiano all’estero.
Si tratta in particolare della misura “Promozione”, prevista dall’art. 45, paragrafo 1, lettera  b), paragrafi 2 e 3 del Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013.
Nel seguente prospetto si riporta una sintesi del provvedimento.

Contributi per la promozione del vino italiano all’estero:
Soggetti e prodotti ammessi, adempimenti e procedure
Soggetti ammessi al contributo
Possono accedere alla misura i seguenti soggetti:
Organizzazioni professionali aventi tra le proprie finalità la promozione dei prodotti agricoli
Organizzazioni di produttori di vino (art. 152 del Regolamento citato)
Associazioni di organizzazioni di produttori di vino (art. 156 del Regolamento)
Organizzazioni interprofessionali (art. 157 del Regolamento)
Consorzi di tutela, riconosciuti (ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238)
Produttori di vino (v. la definizione sotto)
Soggetti pubblici (v. definizione sotto), con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli
Associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui ai punti precedenti
Consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative, semprechè tutti i partecipanti al progetto rientrino tra i soggetti proponenti di cui ai punti 1, 5, 6 e 7
Reti d’impresa, se composte da produttori di vino (v. definizione sotto).
Produttori di vino
Imprese in possesso dei seguenti requisiti:
– siano in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio;
– abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati
e/o commercializzino vino di propria produzione o di imprese ad  esse associate o controllate.

Possono essere sia singole che associate.
“Soggetto pubblico”
Si intende un organismo con personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione di:
Amministrazioni centrali;
Regioni;
Province autonome;
Comuni.
Tali soggetti possono partecipare soltanto nell’ambito delle associazioni di cui al n. 8) di cui sopra, con taluni e ben definiti limiti di natura finanziaria.
Prodotti oggetto delle attività promozionali
I contributi possono essere riconosciuti per la promozione dei seguenti prodotti:
vini a denominazione di origine protetta;
vini ad indicazione geografica protetta;
vini spumanti di qualità;
vini spumanti di qualità aromatici;
vini con l’indicazione della varietà (ma non in modo esclusivo).
Si deve trattare di vini confezionati.
Tipologie di progetti
I progetti – della durata massima di tre anni (salvo che la Regione non stabilisca una durata inferiore) – possono essere:
nazionali (in tal caso la domanda dev’essere presentata da soggetti aventi la sede operativa in almeno tre regioni);
regionali;
multiregionali (in tal caso la domanda dev’essere presentata da soggetti aventi la sede operativa in almeno due regioni).
Attività ammesse
Il contributo spetta per le seguenti tipologie di attività, da realizzare in uno o più Paesi terzi (o mercati dei Paesi terzi):
– azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che “mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione” europea, con particolare riferimento a qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
– partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
– campagne di informazione, in particolare su: denominazioni di origine, indicazioni geografiche e produzione biologica;
studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione (il costo riferito a tale voce non può superare il 3 per cento dell’importo complessivo del progetto).