La nuova comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Pubblicati il modello e le istruzioni

Entro il prossimo 31 maggio 2017 i soggetti passivi IVA, salvo casi di esonero, dovranno procedere alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA introdotta ad opera del D.L. n.193/2016.

Con il provvedimento direttoriale del 27/03/2017, n.58793 è stato approvato il modello di comunicazione che risulta composto dal frontespizio, che contiene i dati anagrafici e la sottoscrizione, e dal quadro VP nel quale si dovranno riportare i dati delle liquidazioni IVA.

Come noto, il D.L. n. 193/2016 , oltre al nuovo spesometro, ha previsto l’introduzione della nuova comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Nel dettaglio la nuova comunicazione prevede che dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA dovranno inviare per via telematica (direttamente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’art.3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. n.322/1998), in base alle scadenze più avanti riportate, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’imposta effettuate ai sensi dell’art.1, commi 1 e 1-bis del D.P.R. n.100/1998 nonché degli artt.73, comma 1, lett. e), e 74, comma 4 , del D.P.R. n. 633/1972. Le modalità operative dovevano essere stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tale Provvedimento è stato pubblicato il 27/03/2017; con esso è stato approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche di trasmissione. Considerato che la comunicazione in esame è trimestrale, i soggetti con liquidazione IVA mensile dovranno comunicare ad ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni IVA mensili.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno non vengano meno le citate condizioni di esonero.

Si fa presente, inoltre, che tale comunicazione andrà eseguita anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito. Invece, ad oggi non è chiaro se sussista l’obbligo di comunicazione qualora nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni (neanche le istruzioni risolvono tale casistica).

Sono esonerati dall’adempimento i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n.633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n.331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 , della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2012, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6 del D.P.R. n.633/1972;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 6 , che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art.44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.