“Bonus pubblicità” 2018: come funziona il credito d’imposta per investimenti incrementali

Arriva la certezza sulle procedure operative del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (cd.
bonus pubblicità). Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria del Consiglio dei Ministri, infatti, ha pubblicato sul
proprio sito web alcune informazioni essenziali sul funzionamento dell’agevolazione, anticipando, così, il contenuto
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo di prossima adozione.

I chiarimenti precisano tra l’altro che:
– sono agevolabili solo gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali ed
emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il
competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di
comunicazione, e dotate in ogni caso della figura del direttore
responsabile;
– sono escluse dal bonus le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a
servizi particolari, quali, ad esempio, televendite, servizi di pronostici,
giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat-line
con servizi a sovraprezzo.

Gli investimenti elencati sono agevolabili solo se effettuati su giornali ed emittenti
editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente
Tribunale, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il
Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a), n. 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotata in ogni caso della figura del direttore
responsabile.

Sono escluse dall’agevolazione in esame le spese sostenute per l’acquisto di
spazi destinati a servizi particolari, quali, ad esempio:
– televendite;
– servizi di pronostici;
– giochi o scommesse con vincite di denaro;
– servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

soggetti interessati al bonus pubblicità devono presentare la domanda di fruizione
del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”)
su apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate, secondo il modello definito da
quest’ultima, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (che potrebbe essere dal
1° al 31 marzo di ciascun anno).